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Paolo Sardos Albertini: ecco perché la vignetta è illegittima (Il Piccolo 16 ott)

Attorno alla questione della vignetta si sono mobilitati esperti di diritto internazionale e di semplice, comune sentire, associazioni di consumatori e cittadini. Sono, anche, maturate delle polemiche (quella tra la Provincia e Lacota dell’Unione istriani). Perché, in prima battuta, bisogna capire perché le strade slovene, per chi risiede da questa parte del confine, dovrebbero essere zona franca. Senza pedaggio. Free. Libere e belle. Una risposta che si trova tra le righe dei sette fogli di protocollo che il sindaco Dipiazza ha inviato al ministro Frattini.

Era stato contestato il riferimento al Trattato di Osimo? Bene, il Comune va oltre e parte addirittura dal Trattato di pace di Parigi del 1947 che aveva dato vita al territorio Libero di Trieste (Tlt). Ebbene, sostiene Sardos Albertini per conto di Dipiazza, il Tlt «doveva essere un’area nella quale ovviamente i suoi abitanti non avevano vincolo alcuno di spostamento».

Il medesimo territorio è anche oggetto del Memorandum d’intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954 da Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Iugoslavia. In questo caso, già nella premessa i firmatari Italia e Iugoslavia convengono di aprire negoziati «allo scopo di raggiungere prontamente un accordo che regoli il traffico locale e che comprenda facilitazioni per il movimento dei residenti nelle zone limitrofe, per terra e per mare, attraverso la linea di demarcazione, per normali attività commerciali e di altro genere, nonché per il trasporto e le comunicazioni». A sfrondare eventuali dubbi viene anche aggiunto che «in attesa del predetto accordo le competenti autorità, ciascuna per quanto le concerne, prenderanno misure appropriate allo scopo di facilitare il traffico locale».

Passa qualche anno e si arriva all’accordo di Udine del 1962. Che allarga l’area oggetto di facilitazioni anche alla provincia friulana, oltre che a Trieste e Gorizia e contempla, per la parte iugoslava, i comuni di Capodistria, Isola, Pirano, Buie, Cittanova, Umago, Nuova Gorizia, Sesana ed Erpelle. Anche in questo frangente all’articolo 2 si afferma «il diritto a usufruire delle facilitazioni per il movimento» e all’articolo 20, a proposito dei trasporti terrestri e marittimi si afferma «il principio di reciprocità».

Eccoci al 10 novembre 1975 e al Trattato di Osimo, che all’articolo 5 recita testualmente che «le due parti esamineranno anche tutte le possibilità di agevolare il traffico di frontiera, soprattutto nelle regioni turistiche, e decideranno di comune accordo le misure da adottare al riguardo». Di più: individua una finalità generale nella necessità di «agevolare il traffico di frontiera». E fa riferimento a un decreto del presidente della Repubblica del 6 marzo 1978 che in esecuzione degli accordi italo-iugoslavi di Osimo dispone che l’Anas costruisca i collegamenti autostradali tra l’autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio e i valichi confinari di Fernetti, Pese e Rabuise e lo faccia senza pedaggio. Dati poi confermati, sempre in termini di reciprocità, anche dagli accordi di Udine del 1982. Il tutto prima che, nel 1992, la Slovenia dichiarasse di subentrare agli accordi firmati con l’ex Iugoslavia. (f.b.)

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