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22 apr – SCUDO FISCALE: GLI ADEMPIMENTI PER GLI ESULI PROPRIETARI

A seguito dell'istanza presentata dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati al Ministro dell'Economia On. Tremonti, al Ministro degli Esteri On. Frattini, al Sottosegretario Gianni Letta e all'Agenzia Entrate di Roma, in data 18 novembre 2009, poiché l'art. 13-bis del D.L 10/07/2009, n. 78 convertito in L 03/08/2009, n.102. (scudo fiscale) ha introdotto l'obbligo, per i cittadini italiani, a partire dall'esercizio 2009 di dichiarare nel Modello Unico la detenzione di immobili all'estero (anche Slovenia e Croazia) è pervenuta in data 1° marzo 2010 dalla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia Entrate di Roma, la risposta interpretativa al quesito posto.

La Federazione con la propria istanza aveva chiesto che i cittadini italiani (esuli e/o figli e/o eredi) proprietari di immobili e/o porzioni di essi, non siano tenuti alla compilazione del Modello RW allegato all'UNlCO, in quanto non possono essere paragonati alla pari di quei cittadini italiani che hanno investito all'estero, trattandosi di beni che all'epoca erano già situati in territorio italiano e forzosamente abbandonati.

L'Agenzia Entrate di Roma, con la nota citata, evidenzia che "a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2009, i contribuenti sono tenuti ad indicare in ogni caso nel modello "RW" gli immobili detenuti all'estero, indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi o dal loro assoggettamento alle imposte sui redditi nel Paese in cui sono situati".

Pertanto gli Esuli proprietari di immobili e porzioni di essi (anche terreni) siti in Slovenia e Croazia, potranno optare tra la compilazione del modello Unico o del modello 730, ma in tale ipotesi dovranno redigere anche il frontespizio del modello Unico 2010 e allegare il modulo "RW" Sezione 11. Tale adempimento è solo indicativo e non soggetto ad alcun pagamento di imposte.

Gli interessati potranno rivolgersi ai loro professionisti di fiducia, ai C.A.F. o direttamente all'Agenzia Entrate per il solo invio, evidenziando loro tale fattispecie.

La Federazione si impegna a richiedere al Governo italiano l'esenzione dalla dichiarazione delle proprietà immobiliari detenute dagli Esuli e/o figli e/o eredi, di beni immobili ora siti in Slovenia e Croazia, già territorio italiano, ancorché non produttivi di reddito in quei Paesi, in quanto non sono e non possono essere considerati investimenti all'estero (mancanza del presupposto oggettivo).

fonte www.arcipelagoadriatico.it

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