senato

16 gen – Al vaglio del Senato la legge sui figli dei profughi

Assegnata alla Commissione affari costituzionali di Palazzo Madama la proposta di legge per il riconoscimento della qualifica di profugo ai figli degli esuli d'Istria Fiume e Dalmazia

Il 13 gennaio, nella prima seduta dopo le vacanze natalizia a Palazzo Madama, è stata assegnata alla Commissione Affari Costituzionali la proposta di legge del senatore del Pd Giuliano Barbolini contenente "Disposizioni per il riconoscimento della qualifica di profugo agli esuli dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e dei loro figli nati in Italia". Il testo inizierà l’iter dalla sede referente per essere poi sottoposto ai pareri delle Commissioni Affari Esteri e Bilancio.

Scopo del disegno di legge quello di "sostenere ed agevolare, attraverso il riconoscimento della qualifica di profugo, la continuità del patrimonio storico e culturale della folta comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e dei loro figli nati in Italia", per "dare concreta risposta, sul piano politico-morale e del rispetto dei diritti umani, ai delicati problemi lasciati tuttora aperti dall’esodo di circa 350.000 italiani dopo la fine della seconda guerra mondiale, che sono ancor oggi rappresentati da quelle associazioni di esuli istriani, fiumani e dalmati che tanto meritoriamente svolgono ricerca scientifica e storica sulle radici culturali delle regioni di provenienza".

Il provvedimento, ha spiegato Barbolini, vuole "dare finalmente attuazione normativa concreta agli impegni formali pur assunti negli anni dal Parlamento e dalle massime cariche dello Stato, in un incontro ideale fra le due anime della diaspora istro-dalmata: gli esuli in territorio italiano e gli italiani tuttora residenti nelle aree di insediamento storico oggi appartenenti alle Repubbliche di Slovenia e di Croazia" e, al tempo stesso, "offrire certezza di continuità, anche attraverso i figli degli originari diretti interessati, a quello straordinario fenomeno umano e storico che è la sopravvivenza delle associazioni e dei centri culturali promossi dagli esuli giuliano-dalmati ad oltre mezzo secolo di distanza dalla tragedia degli anni 1943-1954".

"Tali sedi di aggregazione – ha ricordato il senatore – hanno preservato non solo il vincolo di solidarietà tra concittadini e conterranei colpiti dalla stessa sorte e oggi sparsi in Italia e nel mondo, ma anche la memoria, la cultura e il dialetto istro-veneto delle città e delle terre dolorosamente abbandonate.

Così tenace è rimasto questo vincolo di appartenenza, che ai raduni annuali delle associazioni intervengono numerosi, con le loro famiglie, persino gli esuli emigrati oltre oceano. Una folta rappresentanza di queste comunità sfila ogni 12 ottobre a New York nel Columbus Day".

Il testo, inoltre, "si propone lo scopo di offrire una soluzione alla ormai pluridecennale situazione di discriminazione vissuta da quei nostri concittadini fuggiti dai territori dell’ex Jugoslavia, che si sono trovati a dover subire il trauma dell’abbandono dei luoghi di residenza e dei propri beni senza potersi vedere riconoscere lo status di profugo a causa dell’impossibilità di produrre la relativa documentazione, in seguito alla distruzione degli archivi anagrafici dei comuni di origine.

Si è venuta così a determinare una arbitraria condizione di differenziazione di trattamento socio-economico fra soggetti che pure hanno avuto il medesimo vissuto, per una causa del tutto esogena ed accidentale, a fronte della quale essi sono stati privati dell’ampia gamma di misure di tutela che il nostro ordinamento ha previsto negli anni per tale categoria di cittadini.

Il provvedimento, utilizzando anche le facoltà oggi attribuite dalla legislazione nazionale in materia di autocertificazione, – ha concluso – consentirà agli esuli dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia di accedere alla qualifica di profugo ed alle relative forme di sostegno e di previdenza offerte dalla nostra legislazione".

Quattro gli articoli del testo, che pubblichiamo integralmente di seguito:

"Art. 1. (Riconoscimento della qualifica di profugo)
1. All’articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:
"2-bis) le persone di lingua e cultura italiane, che hanno comunque risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano, successivamente ceduti alla Repubblica federativa di Jugoslavia in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73, il cui rientro in patria è avvenuto anteriormente al 31 dicembre 1960;
2-ter) le persone, nate in Italia, che hanno avuto almeno un genitore che è o è stato cittadino italiano e ha risieduto nei territori di cui al numero 2-bis);".

Art. 2. (Termini e modalità per il riconoscimento)
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, numeri 2-bis) e 2-ter), della legge 26 dicembre 1981, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, la qualifica di profugo è riconosciuta, previa domanda da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al prefetto della provincia di residenza del richiedente.
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, è allegata la seguente documentazione:
a) certificato di nascita attestante il luogo di nascita;
b) certificazione attestante la cittadinanza italiana;
c) documento o testimonianza comprovante il rientro in patria.
3. Il prefetto rilascia ai soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, l’attestazione della qualifica di profugo necessaria
per il riconoscimento dei benefìci di cui all’articolo 3.

Art. 3. (Accesso ai benefici previsti dalla legge a favore dei profughi)
1. Il riconoscimento della qualifica di profugo a favore degli esuli dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e dei loro figli nati in Italia comporta l’attribuzione ai medesimi soggetti
dei benefici e delle provvidenze previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce i criteri e le modalità per l’accesso ai benefìci di cui al comma 1.

Art. 4. (Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

(fonte Aise)

 

 

 

 

(la sede del Senato a Roma)

0 Condivisioni

Scopri i nostri Podcast

Scopri le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati e le relazioni politico-culturali tra l’Italia e gli Stati rivieraschi dell’Adriatico attraverso i nostri podcast.