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Osimo: italiani esuli e rimasti vittime sacrificali della distensione italo-jugoslava – 12nov15

 

Il 10 novembre 1975 a Osimo, in provincia di Ancona, il ministro degli Esteri italiano Mariano Rumor e il ministro degli Esteri jugoslavo Milo Minić firmarono, a nome dei rispettivi Governi, un Trattato con dieci allegati e un Accordo sulla cooperazione economica con quattro allegati, più un Atto finale. Tali documenti erano il frutto di una lunga e faticosa gestazione diplomatica, avviata nel 1968 dopo l’invasione sovietica della Cecoslovacchia e condotta a termine in modo irrituale, oltre che segreto, dal direttore generale del Ministero dell’Industria italiano Eugenio Carbone ed il vice-presidente della Camera federale dell’Economia della Jugoslavia Boris Šnuderl (sloveno), con i rispettivi assistenti, a partire dal luglio 1974. L’obiettivo comune era risolvere le vertenze rimaste aperte in seguito alla mancata applicazione delle norme del Trattato di pace circa il Territorio Libero di Trieste, per normalizzare e migliorare le relazioni bilaterali nella più generale ottica della distensione internazionale.

Il principale nodo del contendere era la spartizione ufficiale del TLT, onde por fine all’ambigua situazione instaurata dal Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, che in deroga al Trattato di pace aveva formalmente assegnato l’amministrazione civile della Zona A meno i colli muggesani alla Repubblica Italiana e quella della Zona B più i colli muggesani alla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, indicando il confine terrestre fra Medeazza e il Lazzaretto ma ignorando quello marittimo. Il confine terrestre andava comunque ridefinito anche più a nord, per eliminare le sacche di territorio altrui  occupate dalla Jugoslavia (alcune invece dall’Italia) il 15-16 settembre 1947 in violazione dell’art. 3 del Trattato di pace.

Il verticismo delle trattative, che mai coinvolsero le popolazioni interessate, l’imperizia italiana sui temi di dettaglio, a fronte della notevole preparazione e determinazione jugoslava, come pure la convinzione italiana di aver ottenuto un grande successo con il definitivo riconoscimento jugoslavo della sovranità italiana su Trieste condussero a un Trattato con un altisonante preambolo pieno di nobili e apprezzabili intenzioni, ma con un articolato sfavorevole sia agli esuli istriani della fetta di TLT ceduta alla Jugoslavia, sia ai “rimasti”, sia, in misura minore, agli stessi triestini.

 

Un preambolo pieno di belle parole

 

Il preambolo parlava di «cooperazione pacifica» e «relazioni di buon vicinato fra i due Paesi ed i loro popoli», di «sviluppo ulteriore» e «intensificazione delle relazioni reciproche», di convinzione «che la uguaglianza fra Stati, la rinuncia all’impiego della forza ed il rispetto conseguente della sovranità, dell’integrità territoriale e dell’inviolabilità delle frontiere, il regolamento pacifico delle controversie, la non ingerenza negli affari interni degli altri Stati, il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà, unitamente all’applicazione in buona fede di ogni obbligo internazionale, rappresentano la base della salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale e dello sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati». Confermava «lealtà al principio della protezione, la più ampia possibile dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici che deriva dalle loro Costituzioni e dai loro ordinamenti interni e che ciascuna delle due parti realizza in maniera autonoma, ispirandosi anche ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e dei Patti Universali dei Diritti dell’Uomo e dei Patti Universali dei Diritti dell’Uomo». Affermava che le due parti erano «animate dal desiderio di manifestare, attraverso il presente Trattato, l’intenzione comune di intensificare, nell’interesse dei due Paesi, i rapporti esistenti di buon vicinato e di cooperazione pacifica», nella convinzione «che ciò contribuirà al rafforzamento della pace e della sicurezza in Europa».

Ma in pratica, dopo tutte queste belle parole?

 

Riconosciuta la rispettiva sovranità

 

L’art. 1 stabiliva: «La frontiera tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, per la parte che non è indicata come tale nel Trattato di Pace con l’Italia del 10 febbraio 1947, è descritta nel testo di cui all’Allegato I e tracciata sulla carta di cui all’Allegato II del presente Trattato. In caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e carta, farà fede il testo».

Ciò equivaleva ad estendere la piena sovranità italiana sulla ex Zona A meno i colli muggesani e la piena sovranità jugoslava sulla Zona B e i colli muggesani, ufficializzando il confine terrestre esistente dal 26 ottobre 1954 tra la parte del TLT sotto amministrazione civile italiana e quella sotto amministrazione civile jugoslava. I negoziatori italiani si incaponirono per ottenere la sassosa vetta del Monte Sabotino, indebitamente occupata dagli jugoslavi il 15-16 settembre 1947, ma non rettifiche sui ben più popolosi e coltivati colli di Muggia, dove il Memorandum aveva tracciato un confine grottesco che divideva in due proprietà agricole e perfino villaggi a maggioranza italofona, come Chiampore e Cerei. Una commissione bilaterale negli anni successivi sanerà solo parzialmente tali assurde situazioni insieme a quelle delle sacche.

 

Un confine marittimo a danno dell’Italia

 

L’articolo 2 recitava: «La frontiera fra i due Stati nel Golfo di Trieste è descritta nel testo di cui all’Allegato III e tracciata sulla carta di cui all’Allegato IV del presente trattato. In caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e carta, farà fede il testo». Con incredibile superficialità i negoziatori italiani accettarono in tal modo un confine marittimo svantaggioso sia per l’Italia, sia per il porto di Trieste, sia per i pescatori italiani. E tutto ciò in difformità dalla Convenzione di Ginevra del 1958. Un regalo implicito al porto di Capodistria, che continuerà ad espandersi e a crescere, e ai pescatori jugoslavi, allora non distinti come oggi fra sloveni e croati.

 

Si lega la cittadinanza alla residenza

 

L’articolo 3 era il più lungo. Esordiva sentenziando: «La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all’articolo 21 del Trattato di Pace con l’Italia del 10 febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo il 10 giugno 1940, è regolata rispettivamente dalla Legge dell’una o dell’altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette persone al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato si trovi nel territorio dell’una o dell’altra delle Parti».

Si voleva in tal modo sanare la folle situazione per cui, con la pretesa che la Zona B e i colli muggesani fossero rimasti sotto la nominale sovranità italiana dopo l’entrata in vigore del Trattato di pace il 16 settembre 1947 vista la mancata attuazione del TLT, la Repubblica Italiana considerava come propri tutti quei cittadini, sia esuli sia rimasti. Viceversa la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia considerava come propri i cittadini rimasti, ritenendo quei territori legalmente acquisiti col Memorandum. Peraltro né agli esuli né ai rimasti nessuno dei due Stati aveva mai chiesto di optare. Si era così creato un limbo giuridico, e per giunta alcune persone si trovavano in uno status indefinito. Ora invece si stabiliva che la cittadinanza dipendeva dalla residenza, ossia che diventava a tutti gli effetti cittadino italiano chi, residente nell’area del TLT al 10 giugno 1940, risiedeva in Italia al momento dell’entrata in vigore del Trattato (21 marzo 1977); viceversa diventava a tutti gli effetti cittadino jugoslavo chi, residente nell’area del TLT al 10 giugno 1940, risiedeva in Jugoslavia al momento dell’entrata in vigore del Trattato.

 

Si costringe all’esodo chi vuole cambiare cittadinanza

 

L’art. 3 proseguiva dicendo: «Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che fanno parte del gruppo etnico jugoslavo, alle quali si applicano le disposizioni del comma precedente, hanno facoltà di trasferirsi rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all’Allegato VIdel presente Trattato. Per quanto riguarda le famiglie, verrà tenuto conto della volontà di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non sarà tenuto conto dell’eventuale diversa appartenenza etnica dell’uno o dell’altro coniuge. I figli minori seguiranno l’uno o l’altro dei loro genitori, in conformità con la normativa di diritto privato, applicabile in materia di separazione, nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza permanente al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato».

In tal modo si estendeva all’area del TLT, ma in modo biunivoco, il principio dell’opzione pro Italia previsto dal Trattato di pace per i soli cittadini dei territori allora ceduti alla Jugoslavia. In base all’Allegato VI, gli italiani rimasti nell’ex Zona B e sui colli muggesani avrebbero potuto, entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato, esprimere l’intenzione di trasferirsi in Italia, dovendo lasciare il territorio jugoslavo entro tre mesi dalla notifica dello svincolo dalla cittadinanza jugoslava. Gli sloveni (ma il testo parla di «gruppo etnico jugoslavo») della ex Zona A meno i colli muggesani avrebbero potuto, entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato, esprimere l’intenzione di trasferirsi in Jugoslavia, dovendo lasciare il territorio italiano entro tre mesi dalla comunicazione di concessione della cittadinanza jugoslava e perdendo con ciò quella italiana.

Secondo l’Allegato VII le persone che avrebbero lasciato la parte italiana dell’ex TLT sarebbero state autorizzate, dopo il pagamento di eventuali debiti o imposte, a portare con sé i propri beni mobili o a venderli e a trasferire i fondi, se legalmente acquistati, senza alcuna imposta di esportazione o importazione. L’Allegato VIII dava identiche disposizioni per le persone che avrebbero lasciato la parte jugoslava dell’ex TLT. Condizioni e limiti sarebbero stati definiti nell’ambito dell’accorso da stipulare ai sensi del successivo art. 4. Per fortuna tuttavia non vi fu un nuovo esodo di massa.

 

Legalizzati gli indebiti espropri jugoslavi

 

L’art. 4 stabiliva: «I due Governi concluderanno, al più presto possibile, un Accordo relativo ad un indennizzo globale e forfettario che sia equo ed accettabile dalle due Parti, dei beni, diritti ed interessi delle persone fisiche e giuridiche italiane, situati nella parte del territorio indicata all’articolo 21 del Trattato di Pace con l’Italia del 10 febbraio 1947, compresa nelle frontiere della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, che hanno fatto oggetto di misure di nazionalizzazione o di esproprio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità militari, civili o locali jugoslave, a partire dalla data dell’ingresso delle Forze Armate Jugoslave nel suddetto territorio. A tale fine i due Governi inizieranno negoziati entro il termine di due mesi a partire dalla data dell’entrata in vigore del presente Trattato. Nel corso di questi negoziati i due Governi esamineranno con spirito favorevole la possibilità di lasciare, in un certo numero di casi, gli aventi diritto che faranno domanda entro un termine da stabilire, la libera disponibilità dei beni immobili sopra menzionati, i quali siano già stati affidati in uso o in amministrazione ai membri vicini della famiglia del titolare, o in casi simili».

Con ciò venivano legalizzate anche per la ex Zona B del TLT e i colli muggesani le indebite sottrazioni di beni compiute dalle autorità jugoslave, come già previsto da vari accordi bilaterali a partire dal 1949 per i territori ceduti col Trattato di pace. La Jugoslavia si impegnava a pagare un indennizzo all’Italia e a lasciare in «libera disponibilità», ma solo su richiesta degli interessati, «un certo numero» di beni. L’accordo venne poi firmato appena il febbraio 1983 a Roma e, dopo la fine della Jugoslavia che aveva pagato all’Italia due delle undici rate di indennizzo, attende ancora applicazione da parte slovena e croata sia per il saldo degli indennizzi con i relativi interessi e penalità sia per la consegna dei beni in piena proprietà, non esistendo più nelle due Repubbliche il regime giuridico della «libera disponibilità».

 

Assicurazioni sociali e pensioni di vecchiaia

 

L’art. 5 recitava: «Al fine di regolare la materia delle assicurazioni sociali e delle pensioni di vecchiaia delle persone indicate all’articolo 3 del presente Trattato, le due parti concluderanno appena possibile un accordo relativo alle questioni che, secondo il Protocollo Generale del 14 novembre 1957, non sono già regolate dall’Accordo stipulato fra di esse in pari data. A questo fine i due Governi inizieranno negoziati entro un termine di due mesi a partire dalla data dell’entrata in vigore del presente Trattato. Fino alla conclusione dell’Accordo previsto al primo paragrafo di questo articolo, la salvaguardia degli interessi delle persone che attualmente godono di assicurazioni sociali e di pensioni di vecchiaia e che rientrano nel novero di quelle indicate all’articolo 3 del presente Trattato, è assicurata dalle misure che figurano all’Allegato IX del presente Trattato».

 

L’auspicata collaborazione economica

 

L’art. 6 affermava: «Le due parti confermano la loro volontà di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione economica con l’obiettivo, in particolare, del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di frontiera dei due Paesi. A questo fine esse hanno simultaneamente stipulato un Accordo sullo sviluppo della cooperazione economica». Tale Accordo, in 11 articoli, prevedeva: una Zona franca industriale a cavallo del confine carsico (mai realizzata); una Commissione mista permanente per l’idroeconomia; la costruzione e utilizzazione comuni di impianti per la produzione di energia elettrica (in particolare la diga di Salcano presso Nova Gorica e la regolarizzazione e l’accumulo delle acque del Rosandra presso Trieste); una via navigabile Monfalcone-Gorizia-Lubiana-Danubio (mai realizzata); il collegamento tra le autostrade Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio, Nova Gorica – Postumia – Lubiana, Fernetti-Postumia e Erpelle/Cosina-Fiume (quest’ultima non realizzata dalla parte slovena); una strada in territorio italiano tra il Colliojugoslavo e Salcano; una strada tra Raune di Luico e Cambresco nell’alto Isontinojugoslavo; una «cooperazione stretta e permanente tra i porti dell’Adriatico del Nord» (ancora da venire); una collaborazione in materia di protezione dell’Adriatico contro l’inquinamento; studi comuni per lo sviluppo della cooperazione economica nelle regioni di frontiera; accordi tra le organizzazioni economiche italiane e jugoslave sull’energia elettrica, il petrolio e il gas naturale, i minerali e in particolare le materie fissili, nonché il legno e la cellulosa.

 

La minoranza italiana privata della tutela internazionale

 

L’art. 7 sanciva: «Alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato il Memorandum d’Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e i suoi allegati cessano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Ciascuna parte ne darà comunicazione al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, al Governo degli Stati Uniti d’America ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro un termine di trenta giorni a partire dall’entrata in vigore del presente Trattato». Ciò avvenne senza che nessuno lamentasse violazioni al Trattato di pace.

L’art. 8 stabiliva: «Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al Memorandum d’Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna parte dichiara che essa manterrà in vigore le misure interne già adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che essa assicurerà nell’ambito del suo diritto interno al mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto». Veniva così meno uno strumento internazionale di garanzia per le rispettive minoranze, la cui tutela diventava prerogativa esclusiva dei due Stati, i quali prima avevano invece un diritto di ingerenza reciproca in alcuni casi. La Repubblica Italiana, per non dover essere costretta a proteggere meglio gli sloveni delle province di Gorizia e Udine, trascurò gli italiani rimasti in Zona B e sui colli muggesani, i cui diritti linguistico-culturali (per non parlare di quelli politico-sociali) erano ormai ridotti ai minimi termini su buona parte del territorio del loro radicamento storico.

In definitiva, a Osimo gli italiani dell’incompiuto TLT, sia esuli che rimasti, furono ancora una volta vittime sacrificali sull’altare della distensione italo-jugoslava e internazionale.

 

Paolo Radivo

Direttore “Arena di Pola

 

Articolo pubblicato su “La Voce del Popolo” di lunedì 9 novembre 2015 

 

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