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AISE – 030507 – Inps: il riscatto del lavoro all’estero

ROMA\ aise\ – Vi sono periodi nella vita del lavoratore per cui non esiste l'obbligo di versare i contributi. La legge però offre la possibilità di riscattare tali periodi, consentendo di raggiungere o migliorare il trattamento pensionistico. Sono riscattabili, per esempio, i periodi di studio e formazione, i periodi di astensione per maternità e paternità e i periodi di lavoro svolto all'estero.
Per questi ultimi in particolare, l’Inps informa che sono riscattabili tutti i periodi di lavoro dipendente svolto all'estero che non risultano già coperti da contribuzione in Italia.
I lavoratori dipendenti assicurati all'Inps possono riscattare i periodi di lavoro svolto all'estero in Paesi che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto è possibile anche quando i periodi sono stati assicurati secondo la legislazione locale e quando hanno dato luogo alla liquidazione di una pensione a esclusivo carico dello stato estero. Il riscatto può essere chiesto da chi, all'atto della presentazione della domanda, risulti cittadino italiano (anche se durante l'attività lavorativa svolta all'estero era in possesso di una cittadinanza diversa) e dai familiari superstiti del lavoratore che, alla data della morte, risultano cittadini italiani.
Non sono riscattabili, invece, i periodi di lavoro svolto in Paesi legati all'Italia da convenzione in materia di assicurazioni sociali o appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (SEE), in quanto questi periodi sono automaticamente riconosciuti ai fini della pensione italiana in base al cosiddetto principio della "totalizzazione".
I Paesi convenzionati con l'Italia sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Capo Verde, Corea, Jersey e Isole del Canale, Isola di Man, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Messico, Montenegro, Serbia, Principato di Monaco, Santa sede (Vaticano), Stati Uniti d'America, Repubblica di San Marino, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.
I 27 Paesi che attualmente fanno parte dell'Unione Europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
I tre Paesi che hanno aderito allo Spazio Economico Europeo sono: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
In seguito all'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra Unione Europea e Confederazione svizzera, le precedenti convenzioni tra Italia e Svizzera sono state sostituite dai Regolamenti comunitari e viene applicato il principio della totalizzazione. È comunque possibile il riscatto dei periodi di lavoro svolti in questi Paesi se risultano scoperti di assicurazione o contribuzione.
La domanda di riscatto può essere presentata all'Inps in qualsiasi momento utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici dell’Istituto e sul sito www.inps.it, nella sezione "Moduli", area "Convenzioni internazionali", allegando il certificato di cittadinanza italiana. Quest'ultima certificazione può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità che deve essere rilasciata direttamente presso la sede Inps.
Se il richiedente risiede all'estero può inviare la domanda di riscatto alla sede Inps presso la quale ha già una posizione assicurativa; se non ha una posizione assicurativa presso l'Inps può inoltrare domanda presso qualunque sede dell'Istituto.
In ogni caso, i documenti da allegare alla domanda devono essere originali (o in copia autenticata) con "data certa" che provano l'esistenza del rapporto di lavoro da riscattare (e possibilmente la durata di tale rapporto) e l'importo della retribuzione percepita (lettere di assunzione o di licenziamento, buste paga dell'epoca, libretti di lavoro, contratti di ingaggio ecc.). Sono valide anche le dichiarazioni delle autorità consolari italiane o delle pubbliche amministrazioni straniere che controllano l'immigrazione. Sono ammesse le prove testimoniali giurate e le dichiarazioni di responsabilità sottoscritte dal datore di lavoro che atte stano la durata del rapporto di lavoro.
Sono ammesse anche le dichiarazioni dei datori di lavoro rese "ora per allora", purché convalidate dall'autorità consolare italiana e accompagnate da documenti con "data certa" attestanti le date di espatrio e di rimpatrio del lavoratore.
In ogni caso tutti i documenti allegati alla domanda di riscatto, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano (convalidata dall'autorità diplomatica straniera o da traduttori italiani regolarmente autorizzati).
Infine, l’Inps precisa che sono esclusi dal riscatto i periodi di lavoro svolti negli stati del territorio libico e nelle ex colonie italiane quando era in vigore la legislazione italiana perchè quei territori non potevano essere considerati stati esteri. (aise)

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